Sez. 1, Sentenza n. 3023 del 11/09/1953 (Rv. 880292 - 01)
SOCIETÀ - SOCIETÀ DI PERSONE - LIQUIDAZIONE - AZIONE DEI CREDITORI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA. SOCIETÀ - SOCIETÀ DI PERSONE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SOCI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - INAMMISSIBILITÀ.
SOCIETÀ - SOCIETÀ DI PERSONE - LIQUIDAZIONE - AZIONE DEI CREDITORI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA. SOCIETÀ - SOCIETÀ DI PERSONE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SOCI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - INAMMISSIBILITÀ.
La società in liquidazione (nella specie: di persone), pur versando in stadio di disintegrazione, continua ad esistere, sia pure per finalità diverse da quelle originarie, diretta come è la liquidazione alla definizione dei rapporti in corso (soddisfazione dei creditori e conversione dei beni sociali in danaro da distribuire, poi, ai soci); ma, ultimata la liquidazione e sciolta la società, i creditori insoddisfatti possono direttamente agire contro gli ex soci per far valere ogni superstite diritto vantato nei confronti dell'ente societario, senza che si possa dai convenuti in giudizio opporre l'Obbligo della preventiva escussione di un patrimonio comune, che più non esiste. In Mancanza di patto contrario i soci di una società di persone sono solidalmente responsabili per il soddisfacimento delle obbligazioni sociali e il creditore, al fine di ottenere l'adempimento della prestazione dovutagli, non è tenuto a convenirli tutti nello stesso giudizio, né il giudice è obbligato a integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condebitori solidali, non ricorrendo, in tal caso una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)