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Sez. L, Sentenza n. 10333 del 02/12/1994 (Rv. 488985 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Fra i soci di una società di fatto - Insussistenza - Obbligo di integrazione del contraddittorio - Esclusione - Effetti della sentenza emessa nei confronti dei soci presenti in giudizio - Disciplina ex art. 1306 cod. civ. - Portata.
Stato
decisa il 1994-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488985-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Non è configurabile un litisconsorzio necessario fra i soci di una società di fatto e la società stessa, atteso il carattere solidale delle obbligazioni assunte da tali soggetti, e pertanto, qualora siano stati convenuti in giudizio, assieme alla società, solo alcuni dei soci, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri; questi ultimi, peraltro, non possono essere danneggiati dall'eventuale sentenza di condanna emessa nei confronti dei soci che hanno preso parte al giudizio, potendo, se a loro volta convenuti in altro giudizio dai creditori o dai suddetti soci in via di regresso, contrastare la domanda (art. 1306, primo comma, cod. civ.) dimostrando l'inesistenza della loro qualità di soci, ovvero giovarsi della sentenza se favorevole nei loro confronti (art. 1306, secondo comma, cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2268

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)