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Sez. 3, Sentenza n. 2825 del 15/07/1997 Cc. (dep. 11/10/1997) Rv. 209624 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE | Difensore della parte civile - Legittimazione a proporre impugnazione - Procura speciale - Necessità - Sussistenza - Specifico riferimento nel conferimento della procura alla facoltà di impugnazione - Necessità.
Stato
decisa il 1997-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209624-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE

Non può attribuirsi il valore di procura speciale ai fini della proposizione della impugnazione al mandato difensivo conferito dalla parte civile al proprio avvocato con il compito di "fare tutto il necessario per ottenere il risarcimento del danno". Il mandato ad impugnare può infatti essere compreso nella procura speciale rilasciata in calce all'atto di costituzione di parte civile, ma il conferimento dello specifico potere di impugnazione deve essere espresso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)