Sez. 6, Sentenza n. 3549 del 08/02/1996 Ud. (dep. 11/04/1996) Rv. 204250 - 01
Difesa e difensori - Difensore delle parti private | Difensore della parte civile - Legittimazione a proporre impugnazione - Esclusione - Procura speciale - Necessità - Sussistenza.
Difesa e difensori - Difensore delle parti private
Mancando l'espressa previsione legislativa (come per il difensore dell'imputato), in assenza di specifica procura, il difensore della parte civile non è, come tale, legittimato a proporre impugnazione. Per esercitare tale facoltà, egli deve essere munito di specifica procura a norma dell'art. 122 cod. proc. pen., la quale non deve necessariamente essere successiva alla pronuncia da impugnare, ma può anche precederla (art. 37 disp. att. cod. proc. pen.). Ne consegue che il mandato ad impugnare può ben essere compreso nella procura speciale rilasciata in calce all'atto di costituzione di parte civile, purché tuttavia il conferimento dello specifico potere di impugnazione sia espresso. (In motivazione la Corte ha precisato che il semplice riferimento, nel testo della procura speciale di cui all'art. 100 comma primo cod. proc. pen., al conferimento di rappresentanza per "ogni stato e grado del procedimento" è idoneo a vincere la presunzione relativa di limitazione degli effetti dell'atto ad un determinato grado stabilita dal successivo comma terzo, non invece a trasferire il potere di impugnazione, per il quale, pur non essendo necessaria una formula sacramentale, è tuttavia indispensabile una inequivoca espressione di volontà).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 122 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 37 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)