Sez. 1, Sentenza n. 5065 del 02/04/2003 (Rv. 561721 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva - Spettanza - Dati identificativi del fondo - Erronea indicazione da parte del produttore, causata da errore incolpevole - Decadenza dal diritto all'aiuto - Esclusione - Fattispecie.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA
In tema di aiuti comunitari alla produzione di olio di oliva, in base alla normativa comunitaria che regola la formazione dello schedario oleicolo italiano tenuto dall'A.I.M.A. (Regolamenti CEE nn. 154 del 1975, 2276 del 1979 e 586 del 1988) ed a quella che detta le norme generali relative all'aiuto anzidetto (Regolamento CEE n. 2261 del 1984, art. 3), deve escludersi che, nel contesto della complessiva e sostanziale corrispondenza dei dati di base dello schedario oleicolo con quelli dichiarati dal produttore, il solo, incolpevole errore, da parte di quest'ultimo, nell'indicazione del numero identificativo della particella catastale del fondo interessato all'aiuto determini la decadenza del produttore stesso dal diritto ad ottenerlo, ovvero il legittimo rifiuto a corrisponderlo da parte dell'A.I.M.A. (nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del giudice di pace, il quale - pronunciando secondo equità - aveva affermato il diritto del produttore all'aiuto comunitario, in quanto la differenza del numero identificativo della particella catastale del fondo era stata determinata dalla sua ridenominazione d'ufficio, all'insaputa del proprietario).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 21/01/1975 num. 154, Regolam. Commissione CEE 16/10/1979 num. 2276, Regolam. Commissione CEE 02/03/1988 num. 586, Regolam. Consiglio CEE 17/07/1984 num. 2261 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)