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Sez. 1, Sentenza n. 1110 del 30/01/1995 (Rv. 490140 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Primo prenditore della cambiale - Credito - Cessione prima di essere dichiarato fallito - Revoca di detta cessione - Giudizio - Emittente della cambiale - Parte necessaria - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490140-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

L'emittente delle cambiali, debitore del prenditore che ha proceduto alla cessione dei crediti prima di essere dichiarato fallito, non è parte necessaria nel giudizio di revoca di detta cessione, atteso che, essendo estraneo a tale negozio, nessun suo interesse è coinvolto nel giudizio il cui esito, quindi, non può pregiudicarlo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)