Sez. 3, Ordinanza n. 29494 del 15/11/2024 (Rv. 672886-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DELL'ISTRUTTORE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - IN GENERE | Giudizio dinanzi alla corte d’appello - Riproposizione della richiesta di discussione orale ex art. 352, comma 2, c.p.c. - Modalità - Istanza indirizzata al presidente del collegio - Idoneità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DELL'ISTRUTTORE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - IN GENERE
Nelle impugnazioni dinanzi alla corte d'appello, la riproposizione della richiesta di discussione orale della causa, di cui all'art. 352, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, già formulata in sede di precisazione delle conclusioni, può essere effettuata anche con un'istanza, depositata prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, indirizzata al presidente del collegio, anziché al presidente della corte, essendo tale modalità idonea a soddisfare l'esigenza, sottesa alla norma, che destinatario necessario, in via immediata e diretta, sia l'organo che deve provvedere all'adozione della modalità di fissazione dell'udienza.
Cod. Proc. Civ. art. 352 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)