Sez. 1 - , Ordinanza n. 2067 del 24/01/2023 (Rv. 666781 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Giudizio d’appello - Omessa fissazione dell'udienza di discussione orale ritualmente richiesta - Conseguenze - Nullità della sentenza - Indicazione degli argomenti che avrebbero potuto essere svolti nelle difese orali - Necessità - Esclusione - Fondamento. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
Nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa nonostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c., comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un "vulnus" al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa.
Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 252 com. 2, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)