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Sez. 3, Sentenza n. 17712 del 20/03/2002 Ud. (dep. 10/05/2002) Rv. 221849 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Abrogazione del reato di cui all'art. 2 della legge 1 gennaio 1994, n. 50 - Persistente applicabilità della norma ai fatti commessi durante la sua vigenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221849-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO

In tema di contrabbando di tabacco lavorato estero, l'intervenuta abrogazione, disposta dall'art.7, comma 3, della legge 19 marzo 2001 n.92, dell'art. 2 della legge 18 gennaio 1994 n.50 (che prevedeva come reato punibile con la reclusione da uno a quattro anni il contrabbando di tabacco lavorato estero in quantità superiore ai 15 chilogrammi), non incide sulla persistente applicabilità di detta norma incriminatrice per i fatti commessi durante la sua vigenza, atteso che la stessa legge n.92 del 2001 ha introdotto, in sua sostituzione, disposizioni più articolate nell'individuazione delle fattispecie e più severe nel trattamento sanzionatorio quali, in particolare, quelle di cui agli artt. 291 bis e 291 ter del T.U. delle disposizioni doganali approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973 n.43.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 18/01/1994 num. 50 art. 2, Legge 19/03/2001 num. 92, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 291 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 291 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)