Sez. 2, Sentenza n. 32 del 07/01/1972 (Rv. 355700 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - IRRILEVANZA DI TALUNE DEPOSIZIONI E DI ALCUNI DOCUMENTI - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - IRRILEVANZA DI TALUNE DEPOSIZIONI E DI ALCUNI DOCUMENTI - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, a norma dell'art 116 cod proc civ, individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllandone l'attendibilita e la concludenza, e scegliere fra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee e rilevanti; ne il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto dei documenti e di talune deposizioni testimoniali ritenute irrilevanti, quando la irrilevanza si desume per implicito dagli argomenti addotti a sostegno della decisione e comunque si tratta di risultanze che non avrebbero potuto condurre, se specificamente considerate, a una decisione diversa. (Conf 1472'71; mass n 351794).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)