Sez. 2, Sentenza n. 2312 del 11/06/1975 (Rv. 376155 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
L'apprezzamento di una prova testimoniale sfugge al Sindacato della Corte suprema quando, dalla motivazione della sentenza impugnata, risulti che il giudice del merito ha desunto il proprio convincimento da tutte le risultanze dell'indagine espletata ed ha ottemperato al dovere di spiegare le ragioni che lo hanno indotto ad una valutazione di dette risultanze non conforme a quella sostenuta dalla parte. (V 1028/74, mass n 368975; 53/74, mass n 367567; (V 32/72, mass n 355700; 1098/69, mass n 339623; (V 2636/63, mass n 264067).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)