Sez. 1, Sentenza n. 21860 del 25/10/2010 (Rv. 615505 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI | Ricorso depositato nella vigenza del d.lgs. n. 169 del 2007 - Relazione sulla veridicità dei dati contabili e la fattibilità del piano - Controllo del giudice - Oggetto - Completezza e regolarità della documentazione - Sufficienza - Adeguatezza nel merito - Esclusione - Fondamento - Prevalente natura privatistica del concordato - Conseguenze - Decreto di "rigetto" del ricorso - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI
In tema di concordato preventivo, nel regime conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. n.169 del 2007 che è caratterizzato da una prevalente natura contrattuale, e dal decisivo rilievo della volontà dei creditori e del loro consenso informato, il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità della proposta, ai sensi degli artt. 162 e 163 legge fall., ha per oggetto solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione relativa all'adeguatezza sotto il profilo del merito; ne consegue che, quanto all'attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sì che detta relazione - inquadrabile nel tipo effettivo richiesto dal legislatore, dunque aggiornata e con la motivazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti - possa corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori, dovendo il giudice astenersi da un'indagine di merito, in quanto riservata, da un lato, alla fase successiva ed ai compiti del commissario giudiziale e, dall'altro, ai poteri di cui è investito lo stesso tribunale, nella fase dell'omologazione, in presenza di un'opposizione, alle condizioni di cui all'art. 180 legge fall. (Principio affermato dalla S.C. in sede di cassazione, con rinvio, del decreto con cui il tribunale aveva "rigettato" la domanda di ammissione alla procedura di concordato, in realtà pronunciandone l'inammissibilità, con valutazioni sul merito della fattibilità del piano concordatario e con modalità decisorie, dalle quali è conseguita l'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)