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Sez. 1, Sentenza n. 3274 del 10/02/2011 (Rv. 617047 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - IN GENERE | Proponente - Identificazione - Elementi rilevanti - Informazioni attinenti alla capacità di adempimento del concordato - Sufficienza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617047-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - IN GENERE

In tema di concordato fallimentare, la necessità di identificare il soggetto proponente, se da un lato corrisponde all'esigenza di verificare se la proposta provenga dal fallito - al fine di controllarne la legittimazione, operando i limiti temporali di cui all'art.124 legge fallim., nel testo "ratione temporis" vigente e sussistendo il divieto della cessione delle azioni di massa, consentita solo al terzo - dall'altro, a tutela dell'affidamento dei creditori, è circoscritta alle sole informazioni attinenti alla capacità solutoria del soggetto in relazione alle obbligazioni assunte con il concordato stesso, dunque alla sua fattibilità, rimessa alle valutazioni dei creditori medesimi, primi e, in difetto di opposizioni, unici controllori. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla proposta proveniente da società regolarmente costituita, della quale il giudice di merito aveva rilevato l'affidabilità, avendo essa depositato fidejussione bancaria a garanzia delle obbligazioni assunte).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)