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Sez. 1, Sentenza n. 1524 del 16/05/1968 (Rv. 333218 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUL PATRIMONIO- IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA - CONTENZIOSO IN GENERE- FACOLTA DI ACCERTAMENTO E RETTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - SOPPRESSIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333218-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUL PATRIMONIO- IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA - CONTENZIOSO IN GENERE- FACOLTA DI ACCERTAMENTO E RETTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - SOPPRESSIONE.*

La soppressione, disposta con l'ultimo comma dell'art. 5 della l.5 gennaio 1956, n.1, della facolta - concessa alle commissioni distrettuali delle imposte dall'art. 39 della l.7 agosto 1936, n.1639, e dagli artt 43 del tu 24 agosto 1877, n 4021, delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e 58 del regolamento per tale imposta approvato con il RD 11 luglio 1907, n 560 di aumentare i redditi accertati dagli uffici e di accertare i redditi ed i cespiti omessi, riguarda tutte le imposte ordinarie e straordinarie, in esse comprese l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Ne giova opporre che la legge n.1 del 1956 non potrebbe spiegare effetti in materia di imposte straordinarie sul patrimonio, perche contenente solo norme integrative della l. 11 gennaio 1951, n.25, che, a sua volta, non concernerebbe tale imposta, dato che la legge n. 25 del 1951, cit. - come si desume dagli artt. 39 e 40 - riguarda anche l'imposta straordinaria sul patrimonio. Quanto alla presunta natura di imposizione diretta sui generis della imposta considerata, implicante l'autonomia delle relative norme, e da rilevare che, nonostante la valutazione di alcuni cespiti patrimoniali sia ricollegabile al sistema di accertamento delle imposte indirette, si tratta di una Forma di tributo diretto, il cui sistema di accertamento, considerato nel suo complesso, e quello previsto per le imposte dirette ed, in particolare, per quella di ricchezza mobile. Ne, infine, puo riconoscersi all'art 48 del tu n 203 del 1950 autonomia rispetto alle analoghe Disposizioni che regolano il contenzioso tributario. L'applicabilita della soppressione disposta con l'art. 5 della legge n.1 del 1956 a tutte le imposte erariali dirette si desume dalla ratio della norma confermata dai lavori preparatori. Con essa il legislatore ha inteso eliminare l'ingerenza di organi giurisdizionali, come le commissioni tributarie, nella sfera di Azione dell'amministrazione attiva e tale esigenza opera non solo rispetto all'imposta di RM ma anche per le altre imposte dirette, ordinarie e straordinarie, riguardo alle quali la legge conferisce all' amministrazione la facolta di aumentare o di accertare i redditi o i cespiti omessi. (Conf. Alle sent. N.226-68, mass. N.331121 2321-66, mass. N.324535 235-65 404-64).*

Riferimenti normativi: Legge 05/01/1956 num. 1 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)