Sez. 1, Sentenza n. 2328 del 14/04/1995 Cc. (dep. 31/05/1995) Rv. 201293 - 01
Prove - Chiamata di correo | Motivi di contrasto fra accusatori e accusati - Potere dovere del giudice di verificarne l'esistenza - Esito positivo di tale verifica - Automatica inattendibilità delle accuse - Esclusione - Particolare impegno di attenzione da parte del giudice - Necessità.
Prove - Chiamata di correo
In tema di valutazione delle dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti compresi nelle categorie di cui all'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., il giudice di merito ha il potere-dovere di verificare l'esistenza e la gravità di eventuali motivi di contrasto fra accusatori e accusati, tenendo tuttavia presente che l'esito positivo di un tale riscontro non può, di per sè, determinare come automatica e necessaria conseguenza l'inattendibilità delle accuse, ma deve soltanto indurre il giudice stesso ad una particolare attenzione onde stabilire se, in concreto, i motivi di contrasto accertati siano tali da dar luogo alla suddetta conseguenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)