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Sez. U, Sentenza n. 15 del 31/05/2000 Cc. (dep. 11/10/2000) Rv. 216705 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Sentenza recante erronea statuizione in tema di condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria per l'inammissibilità - Rettificazione mediante la procedura di correzione degli errori materiali - Legittimità - Fattispecie in tema di condanna di ricorrente minorenne.
Stato
decisa il 2000-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216705-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA

Può farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. per emendare la sentenza che abbia erroneamente statuito in tema di condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità, trattandosi di rettifica che non incide sul contenuto intrinseco della decisione ma su una pronuncia consequenziale ed accessoria ad essa, non implicante alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice. (In applicazione di tale principio la Corte ha disposto la eliminazione dall'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un minorenne della statuizione concernente la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 535 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)