Sez. U, Sentenza n. 464 del 02/02/1977 (Rv. 384015 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO - NUOVO ACQUIRENTE DEL FONDO - POTERE DI FAR CESSARE LA PROROGA CONSEGUENDO IL RILASCIO DEL FONDO - PRESUPPOSTI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO - NUOVO ACQUIRENTE DEL FONDO - POTERE DI FAR CESSARE LA PROROGA CONSEGUENDO IL RILASCIO DEL FONDO - PRESUPPOSTI.*
Perche chi abbia acquistato un fondo rustico, con i benefici della piccola proprieta contadina, possa conseguire il rilascio dello immobile, facendo cessare il contratto di affitto, ancorche soggetto a proroga legale, l'art 1 del DL 24 febbraio 1948 n 114 prescrive, fra l'altro, che detto acquirente si dedichi abitualmente alla coltivazione diretta della terra, e non sia gia proprietario di altri fondi sufficienti all'impiego della mano d'opera della sua famiglia. Al fine indicato, pertanto, e irrilevante lo svolgimento di attivita diverse dalla coltivazione della terra, ove questa rimanga l'occupazione abituale, cosi come la coltivazione di altri fondi goduti a titolo diverso dalla proprieta, ovvero oggetto di proprieta, ma insufficienti ad assorbire le capacita lavorative del nucleo familiare. (V 2696/73, mass n 366200).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/02/1948 num. 114 art. 1, Decreto Legge 24/02/1948 num. 114 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)