Sez. 3, Sentenza n. 2696 del 22/10/1973 (Rv. 366200 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - NUOVO ACQUIRENTE DEL FONDO - ACQUISTO DA PARTE DI PICCOLO PROPRIETARIO CONTADINO - DIRITTO ALLA DISPONIBILITA DEL FONDO - SUSSISTENZA - LIMITI - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - NUOVO ACQUIRENTE DEL FONDO - ACQUISTO DA PARTE DI PICCOLO PROPRIETARIO CONTADINO - DIRITTO ALLA DISPONIBILITA DEL FONDO - SUSSISTENZA - LIMITI - ESCLUSIONE.*
Al piccolo proprietario contadino devesi riconoscere la facolta di ottenere la disponibilita del fondo di cui siasi reso acquirente solo che dimostri di essere in possesso dei requisiti indicati dall'art 1 del DL 24 febbraio 1948 n 114, non occorrendo il concorso di alcun altro requisito positivo o negativo; non e, quindi, applicabile l'art 1 della legge 15 luglio 1950 n 505, in forza del quale il proprietario, per ottenere la decadenza dalla proroga dell'affittuario, deve dimostrare di non coltivare altri fondi che assorbano la meta della sua capacita lavorativa familiare. (Conf 2282/59).*
Riferimenti normativi: Legge 24/02/1948 num. 114 art. 1, Legge 15/07/1950 num. 505 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)