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Sez. L, Sentenza n. 11733 del 24/11/1997 (Rv. 510304 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Licenziamento intimato dal "falsus procurator" - Ratifica - Ammissibilità - Forma scritta - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510304-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA

Nei casi in cui proviene dal "falsus procurator", il licenziamento intimato al lavoratore può, quale atto unilaterale di natura negoziale, essere ratificato (con effetto retroattivo) dal soggetto interessato, ai sensi dell'art. 1399 cod. civ., applicabile anche agli atti unilaterali, sempre che la ratifica sia fatta nelle stesse forme prescritte per l'atto ratificato e quindi in forma scritta laddove per quell'atto (come in generale per il licenziamento in caso di applicabilità della legge n. 604 del 1966) occorra tale "forma ad substantiam".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)