Sez. L, Sentenza n. 28514 del 01/12/2008 (Rv. 605745 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Disciplina dettata dall'art. 1399 cod. civ. - Possibilità di ratifica, con effetto retroattivo, del contratto concluso dal soggetto privo di rappresentanza - Negozi unilaterali - Licenziamento - Applicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA
La disciplina dettata dall'art. 1399 cod. civ., che prevede la possibilità di ratifica, con effetto retroattivo, ma con salvezza dei diritti dei terzi, del contratto concluso dal soggetto privo di rappresentanza, è applicabile anche ai negozi unilaterali, come il licenziamento, in virtù dell'art. 1324 cod. civ., che, facendo salve diverse disposizioni, estende a tali atti le norme regolanti in contratti, in quanto compatibili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)