Sez. 2, Sentenza n. 2101 del 13/06/1969 (Rv. 341383 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - AZIONE DI RESTITUZIONE - PRESUPPOSTI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - AZIONE DI RESTITUZIONE - PRESUPPOSTI.*
L'Azione di restituzione, avente carattere personale, presuppone la Mancanza nel convenuto di un valido titolo perche egli possa detenere o continuare a detenere la cosa, e cio come conseguenza dell'esaurita funzione di un contratto di natura reale, ovvero della nullita, rescindibilita o risolubilita di un simile contratto. Presupposto dell'Azione di revindica e, invece, lo spossessamento del proprietario contro o senza la sua volonta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1452, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1445, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)