Sez. 3, Sentenza n. 773 del 18/03/1971 (Rv. 350592 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI - PRESUNZIONE DI COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - CONDIZIONI - MANCANZA DI INDICAZIONE DELLA SOMMA O DICHIARAZIONE DEL VALORE DA PARTE DEL CONVENUTO - DETERMINAZIONE DEL VALORE EX ACTIS.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI - PRESUNZIONE DI COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - CONDIZIONI - MANCANZA DI INDICAZIONE DELLA SOMMA O DICHIARAZIONE DEL VALORE DA PARTE DEL CONVENUTO - DETERMINAZIONE DEL VALORE EX ACTIS.*
La presunzione di appartenenza della causa alla Competenza del giudice adito, posta dall'art 14, primo comma, cod proc civ ai fini della Determinazione della Competenza per valore nelle controversie relative a somme di danaro od a beni mobili, opera allorquando l'attore non indichi la somma richiesta o non dichiari il valore del bene mobile richiesto. Tale presunzione, pero, non trova piu applicazione se il convenuto contesti nella prima difesa il valore come sopra presuntò contestazione che puo riguardare sia la somma di danaro sia il bene mobile, in quanto, nell'uno e nell'altro caso, la ratio legis e identica e la presunzione e sempre una presunzione di valore. In tale ipotesi, il giudice deve decidere, ai soli fini della Competenza, in base a quello che risulta dagli Atti e senza apposita istruzione. (nella specie, l'attore aveva chiesto al tribunale la condanna del convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza di uno scontro di autoveicoli, di una somma determinata e di un'altra indeterminata, equivalente alla valutazione commerciale del suo autoveicolo. Nella sua prima difesa, il convenuto aveva contestato che la somma corrispondente all'intero valore commerciale dello autoveicolo dell'attore fosse superiore alla differenza fra la somma corrispondente al limite massimo della Competenza per valore del pretore e quella indicata nella citazione. Il tribunale, accertata, in base agli elementi probatori acquisiti alla causa, la fondatezza dell'assunto del convenuto in ordine al valore commerciale dell'autoveicolo coinvolto nello scontro, aveva dichiarata la propria incompetenza per valore. Il supremo collegio, nel rigettare l'istanza di regolamento di Competenza, ha enunciato i principi di cui in massima). (V 1077'65' 1577'53).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)