Sez. 3, Sentenza n. 1812 del 19/06/1973 (Rv. 364787 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - RISARCIMENTO DEL DANNO EXTRACONTRATTUALE - PRESUNTA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - CONDIZIONI - LIMITI - CONTESTAZIONE DEL VALORE PRESUNTO - DETERMINAZIONE DEL VALORE EX ACTIS.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - RISARCIMENTO DEL DANNO EXTRACONTRATTUALE - PRESUNTA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - CONDIZIONI - LIMITI - CONTESTAZIONE DEL VALORE PRESUNTO - DETERMINAZIONE DEL VALORE EX ACTIS.*
In tema di Determinazione della Competenza per valore in relazione alla domanda di risarcimento di danni per fatti illeciti, la presunzione di appartenenza della causa alla Competenza del giudice adito, posta dall'art 14, primo comma, cod proc civ ai fini della Determinazione della Competenza per valore nelle controversie relative a somme di denaro o a beni mobili, opera allorquando l'attore non indichi la somma richiesta o non dichiari il valore del bene mobile richiesto. Tale presunzione, pero, non trova piu applicazione se il convenuto contesti nella prima difesa il valore come sopra presunto; contestazione che puo riguardare sia la somma di danaro sia il bene mobile, in quanto, nell'uno o nell'altro caso, la ratio legis e identica e la presunzione e sempre una presunzione di valore. In tale ipotesi il giudice deve decidere, ai soli fini della Competenza, in base a quello che risulta dagli Atti e senza apposita istruzione. (Conf 773/71, mass n 350592).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)