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Sez. 5, Sentenza n. 1980 del 30/01/2006 (Rv. 586727 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE | Immobile concesso in locazione - Perimento - Effetti - Risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta - Cessazione del diritto al canone di locazione - Obbligo di restituzione delle somme versate dal conduttore - Conseguenze - Estinzione dell'obbligo tributario - Trattenimento ad altro titolo delle somme ricevute dal locatore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2006-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586727-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE

In tema d'imposte sul reddito dei fabbricati, qualora l'immobile sia stato concesso in locazione, la distruzione dello stesso determina la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione facendo venir meno il diritto del locatore alla controprestazione, e comportando altresì l'obbligo di restituire la prestazione eventualmente già ricevuta. Viene in tal modo a mancare lo stesso presupposto dell'imposizione fiscale, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che la somma corrisposta dal conduttore resti ugualmente dovuta (ad esempio, a titolo di risarcimento del danno per omessa custodia da parte del conduttore), trattandosi di un diverso titolo, dal quale non può scaturire l'obbligo tributario.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 33 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 34 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)