Sez. 3, Sentenza n. 17844 del 22/08/2007 (Rv. 599162 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IN GENERE | Immobili locati per uso scuola, danneggiati a seguito di evento sismico e oggetto di ordinanze sindacali di sgombero e inagibilità - Esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni - Attualità dell'obbligazione di riconsegna dell'immobile locato - Sussistenza - Necessità di apposita domanda da parte del creditore per far valere il diritto alla restituzione - Sussistenza - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IN GENERE
In caso di impossibilità sopravvenuta del godimento degli immobili locati e destinati a scuola pubblica (nella specie, a seguito dei danni agli stessi causati da evento sismico, con conseguente adozione di ordinanze sindacali di sgombero ed inagibilità), dalla risoluzione del contratto di locazione ex art. 1463 cod. civ. consegue l'esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni; in particolare, all'impossibilità di godimento ed utilizzazione degli immobili in questione corrisponde la cessazione, per il conduttore, dell'obbligazione del pagamento del canone; inoltre, in base ai principi generali, si applicano, per le restituzioni, le norme relative alla ripetizione dell'indebito e, quindi, per far valere il diritto alla restituzione dell'immobile, é necessaria apposita domanda da parte del creditore al fine di vincere la presunzione di tolleranza dell'adempimento dilazionato, valendo essa a rendere il ritardo imputabile al debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)