Sez. U, Sentenza n. 2012 del 23/07/1966 (Rv. 323914 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEI DOCUMENTI DEL RICORSO - COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO CON RINVIO PRONUNCIATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE - OMISSIONE - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEI DOCUMENTI DEL RICORSO - COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO CON RINVIO PRONUNCIATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE - OMISSIONE - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
Nella previsione dell'art. 369, n.4 cod.proc.civ. - il quale commina l'improcedibilita del ricorso, ove non siano depositati gli Atti e i documenti sui quali esso si fonda - rientra anche l'omesso deposito della precedente sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di Cassazione, quando il suo esame sia necessario ai fini della decisione e il contenuto di essa non risulti altrimenti. (nella specie, pur essendosi riconosciuto che l'esame della sentenza di annullamento era necessario ai fini della decisione - in quanto era stato dedotto che il giudice di rinvio non l'avrebbe correttamente interpretata - e stato, tuttavia, escluso che l'omesso deposito della copia autentica della detta sentenza potesse comportare l'improcedibilita del ricorso, dato che il contenuto di essa era stato - nel punto al quale si riferivano le censure - interamente riferito dall'impugnata decisione, senza che alcuna contestazione fosse stata mossa al riguardo dalle parti).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)