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Sez. L, Sentenza n. 3994 del 04/10/1989 (Rv. 463816 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEI DOCUMENTI DEL RICORSO - RICORSO AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE DI RINVIO - PRODUZIONE DELLA PRONUNCIA DI ANNULLAMENTO CON RINVIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463816-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEI DOCUMENTI DEL RICORSO - RICORSO AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE DI RINVIO - PRODUZIONE DELLA PRONUNCIA DI ANNULLAMENTO CON RINVIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La mancata produzione della sentenza di annullamento con rinvio comporta l'improcedibilità del ricorso per Cassazione avverso la decisione del giudice di rinvio solo se detta sentenza sia in concreto necessaria ai fini dell'esame del ricorso, secondo la previsione dell'art. 369, comma secondo, cod. proc. civ., che, a pena d'improcedibilità, impone la produzione degli Atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda. Pertanto, tale sanzione d'improcedibilità va esclusa nel caso in cui il contenuto della pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione risulti, senza contestazione della sua esattezza, dagli altri Atti prodotti nel giudizio di legittimità, quali, in particolare, l'impugnata sentenza del giudice di rinvio nella quale siano trasfusi i passi essenziali della sentenza di annullamento. (V 1823/84, mass n 433892; (V 2012/66, mass n 323914).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)