Sez. 3, Ordinanza n. 21651 del 24/06/2026 (Rv. 678773-02)
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA | Concessione abusiva del credito - Proponibilità sub specie di eccezione da parte del fideiussore ex art. 1945 c.c. - Ammissibilità - Applicabilità dell’art. 1227 c.c. - Sussistenza - Fondamento. FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE - In genere. RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - In genere.
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA
La condotta colposa del creditore di concessione abusiva del credito, costituendo un fatto inerente al rapporto garantito idoneo a incidere sull'an e sul quantum della pretesa creditoria, ex art. 1945 c.c., può essere fatta valere dal fideiussore, non già come azione risarcitoria autonoma, bensì come eccezione difensiva, volta a contenere l'obbligazione di garanzia, rilevando quale concorso colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227 c.c., norma applicabile in via generale a ogni forma di responsabilità, ivi compresa quella derivante da inadempimento contrattuale, disciplinata dall'art. 1218 c.c.
Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)