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Sez. 1, Ordinanza n. 33199 del 19/12/2025 (Rv. 676411-01)

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE | Fideiussione - Legittimazione sostituiva del fideiussore al proponimento delle azioni spettanti al debitore principale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676411-01

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE

Il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso che il fideiussore potesse proporre autonoma domanda per far valere profili di nullità "di protezione" che inficiavano il rapporto principale, in quanto deducibili soltanto dal debitore principale).

Cod. Civ. art. 1939, Cod. Civ. art. 1945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)