Sez. 3, Ordinanza n. 18484 del 25/08/2006 (Rv. 593956 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE | Querela di falso - Proposizione in via principale - Avverso persona giuridica - Competenza territoriale - Determinazione - Criteri - Effetti della pronuncia sui rapporti giuridici da provare - Irrilevanza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE
La competenza a conoscere della querela di falso in via principale ex art. 221 cod. proc. civ. appartiene inderogabilmente, stante il previsto intervento obbligatorio del P.M., al giudice individuabile secondo il criterio del foro generale delle persone di cui agli artt. 18 ss. cod. proc. civ., -e pertanto, trattandosi di persona giuridica, ex art. 19 cod. proc. civ.-, senza che possano assumere al riguardo rilievo gli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)