Sez. 3, Sentenza n. 9713 del 21/05/2004 (Rv. 573015 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE | Querela di falso - Proposizione in corso di causa - Riassunzione davanti al tribunale ex art. 355 cod. proc. civ. - Competenza per territorio - Determinazione - Criteri.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE
Nell'ipotesi di incidente di falso, la competenza a conoscere appartiene inderogabilmente - stante il previsto intervento obbligatorio del P.M. - al giudice individuabile secondo il criterio del Foro Generale delle persone fisiche ai sensi dell'art. 18 cod. proc. civ., non potendo al riguardo farsi diversamente riferimento al foro del domicilio eletto di cui all'art. 30 cod. proc. civ., sulla base della sola elezione di domicilio contenuta nella procura speciale ex art. 83 cod. proc. civ. (che rileva ai meri fini del compimento delle attività processuali demandate al procuratore costituito in ordine alla causa di merito, e non anche nei termini sostanziali - concernenti il compimento di determinati atti o affari - postulati viceversa alla stregua del richiamo all'art. 47 cod. civ. operato dall'art. 30 cod. proc. civ.). Nè il carattere endoprocessuale ed incidentale della procedura di falso può far ritenere che la suddetta competenza inderogabile sia modificabile per effetto di attrazione da parte della connessa causa di merito, in mancanza di specifica disposizione normativa, non potendosi, peraltro, stabilire una correlazione tra luogo ove deve effettuarsi la notificazione dell'atto di riassunzione e foro della competenza territoriale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 355, Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)