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Sez. 1, Sentenza n. 3596 del 15/04/1994 (Rv. 486223 - 01)

Commercio - Con l'estero - Cambio (o scambi) - Valuta o divisa estera - Infrazioni valutarie (esportazione di capitali) | Pena pecuniaria - Irrogazione - Provvedimento - Emanazione prima del 5 dicembre 1987 - Opposizione dell'intimato - Giudice competente - Disciplina sulla retroattività (art. 32 del d.P.R. n. 454 del 1987 e 43 del d.P.R. n. 148 del 1988) - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1994-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486223-01

Commercio - Con l'estero - Cambio (o scambi) - Valuta o divisa estera - Infrazioni valutarie (esportazione di capitali)

In tema di pena pecuniaria per infrazioni valutarie, ove il decreto ministeriale che irroga la sanzione sia anteriore al 5 dicembre 1987, data di entrata in vigore del d.P.R. 29 settembre 1987, n. 454 - poi trasfuso nel T.U. approvato con d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 - l'opposizione dell'intimato è devoluta alla cognizione del giudice competente secondo la normativa previgente (cioè di quello identificabile secondo gli ordinari criteri di distribuzione della competenza) e non alla competenza funzionale del pretore, prevista dall'art. 31 del citato d.P.R. n. 454 del 1987 e dall'art. 32 del successivo d.P.R. n. 148 del 1988, atteso che il suddetto decreto, in quanto provvedimento definitivo che segna la conclusione della fase amministrativa di irrogazione della sanzione, osta alla retroattiva applicazione della nuova normativa nei giudizi di opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale emissione e notificazione, successivamente alla data di cui sopra, dell'ingiunzione per la riscossione delle somme oggetto della sanzione. La questione di illegittimità costituzionale della norma sulla retroattività (artt. 32 del d.P.R. n. 454 del 1987 e 43 del d.P.R. n. 148 del 1988) sotto il profilo che illeciti della stessa natura (in ipotesi commessi nella medesima giornata) possono essere assoggettati a differente disciplina processuale (e conseguente diversa tutela giurisdizionale) per motivi attinenti soltanto al tempo della emanazione del decreto ministeriale, è manifestamente infondata, atteso che rientra certamente nella discrezionalità del legislatore fissare le condizioni di fatto o di tempo a partire dalle quali una norma debba trovare applicazione e ciò a maggior ragione quando si tratti di una disposizione avente carattere processuale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1987 num. 454 art. 31, DPR 29/09/1987 num. 454 art. 32 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 art. 32 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)