Sez. U, Sentenza n. 6634 del 15/06/1993 (Rv. 482777 - 01)
Commercio - Con l'estero - Cambio (o scambi) - Valuta o divisa estera - Infrazioni valutarie (esportazione di capitali) | Pena pecuniaria - Irrogazione - Provvedimento - Emanazione prima del 5 dicembre 1987 - Opposizione dell'intimato - Giudice competente.
Commercio - Con l'estero - Cambio (o scambi) - Valuta o divisa estera - Infrazioni valutarie (esportazione di capitali)
In tema di pena pecuniaria per infrazioni valutarie, ove il decreto ministeriale che irroga la sanzione sia anteriore al 5 dicembre 1987, data di entrata in vigore del d.P.R. 29 settembre 1987, n. 454 - poi trasfuso nel T.U. approvato con d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, - l'opposizione dell'intimato è devoluta alla cognizione del giudice competente secondo la normativa previgente (e cioè di quello identificabile secondo gli ordinari criteri di distribuzione della competenza, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689) e non alla competenza funzionale del Pretore, prevista dall'art. 31 del citato d.P.R. n. 454 del 1987 e dall'art. 32 del successivo d.P.R. n. 148 del 1988, in quanto il suddetto decreto è il provvedimento definitivo che segna la conclusione della fase amministrativa di irrogazione della sanzione e che osta alla retroattiva applicazione della nuova normativa nei giudizi di opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale emissione e notificazione, successivamente alla data di cui sopra, dell'ingiunzione per la riscossione delle somme oggetto della sanzione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1987 num. 454 art. 31, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)