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Sez. 3, Sentenza n. 760 del 06/05/1968 Ud. (dep. 08/07/1968) Rv. 108627 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA -DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - VIOLENZA PRIVATA - ASSORBIMENTO DEL PRIMO DELITTO NEL SECONDO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108627-01

REATI CONTRO LA PERSONA -DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - VIOLENZA PRIVATA - ASSORBIMENTO DEL PRIMO DELITTO NEL SECONDO - ESCLUSIONE.*

Il delitto di sequestro di persona non rimane assorbito in quello di violenza privata perche la violenza, che e mezzo esecutivo del delitto previsto dall'art.613 cod.pen. viola il diritto alla liberta di volere limitatamente al compimento o meno di una determinata Azione e non puo mai consistere nella privazione della liberta della persona materialmente intesa. (V.106086, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)