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Sez. 2, Sentenza n. 1881 del 19/03/1984 (Rv. 433953 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - RINUNZIA ALL'ESSENZIALITÀ - FORMA IMPLICITA - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433953-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - RINUNZIA ALL'ESSENZIALITÀ - FORMA IMPLICITA - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*

In materia di termine essenziale, la rinunzia all'essenzialità, pur dopo la scadenza sia del termine sia dello spatium deliberandi di tre giorni previsto dall'art. 1457 cod. civ., può ben essere anche implicita e risultare da Atti univoci dai quali possa desumersi che il creditore, accettando l'adempimento tardivo del debitore, abbia ritenuto più conforme ai propri interessi procedere all'esecuzione del contratto, anziché avvalersi della risoluzione di diritto. (Conf 855/76, mass n 379524).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)