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Sez. 1, Sentenza n. 855 del 11/03/1976 (Rv. 379524 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - RINUNCIA ALL'ESSENZIALITA - CONFIGURABILITA - SCADENZA DEL TERMINE O DELLO SPATIUM DELIBERANDI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379524-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - RINUNCIA ALL'ESSENZIALITA - CONFIGURABILITA - SCADENZA DEL TERMINE O DELLO SPATIUM DELIBERANDI - IRRILEVANZA.*

In materia di termine essenziale la rinuncia all'essenzialita, pur dopo la scadenza sia del termine sia dello spatium deliberandi di tre giorni previsto dall'art 1457 cod civ, puo ben essere anche implicita e risultare da Atti univoci dai quali possa desumersi che il creditore accettando l'adempimento tardivo del debito abbia ritenuto piu conforme ai propri interessi procedere all'esecuzione del contratto, anziche avvalersi della risoluzione di diritto. (V 2694/64; (V 1629/63; (V 32/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)