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Sez. 3, Sentenza n. 12266 del 30/05/2014 (Rv. 631018 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) | Deposito in cancelleria o in udienza di atti - Esecuzione da parte di "nuncius" (nella specie, altro legale privo di "ius postulandi") - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2014-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631018-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI)

La materiale attività del deposito (in cancelleria o direttamente in udienza) del fascicolo di parte contenente gli atti ed i documenti prescritti può essere eseguita anche a mezzo di un "nuncius" qualificato, quale è un altro legale pur privo dello "ius postulandi", trattandosi di formalità meramente esecutiva, che difetta di qualsiasi contenuto volitivo autonomo e nulla toglie alla riferibilità immediata dell'atto al procuratore patrocinante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)