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Sez. 2, Sentenza n. 26737 del 13/12/2006 (Rv. 593749 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) | Deposito in cancelleria di atti - Esecuzione da parte di persona delegata dal difensore o dalla parte - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593749-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI)

In tema di produzione di atti e documenti nel processo, l'attività materiale del deposito di atti nella cancelleria degli uffici giudiziari non deve essere necessariamente compiuta dal difensore o dalla parte che stia in giudizio personalmente, potendo essere delegata a un loro "nuncius". (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la ordinanza con cui il giudice di pace, senza fissare l'udienza di comparizione delle parti, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, avverso l'ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, perché presentata "da persona estranea al ricorso e non personalmente con consegna in cancelleria").

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)