Sez. 3, Sentenza n. 19164 del 29/09/2005 (Rv. 584223 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Rappresentanza processuale - Conferimento - Presupposti - Conferimento della rappresentanza sostanziale in relazione al rapporto dedotto in giudizio - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI
Il potere di rappresentanza processuale, con la relativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicchè il legale rappresentante di una società di capitali, pur in presenza di una disposizione dello statuto sociale che lo abiliti al conferimento di una procura di carattere esclusivamente formale, non conferisce validamente ad altro soggetto la rappresentanza processuale della società stessa, ove tale delega sia disgiunta dall'attribuzione di poteri di rappresentanza sostanziale. (Nella specie la S.C., in accoglimento di un'eccezione di parte, ha dichiarato inammissibile per difetto di procura il controricorso proposto da un istituto bancario in quanto non risultava provato che i due funzionari che avevano rilasciato la procura fossero titolari di poteri rappresentativi anche sostanziali riguardanti il rapporto controverso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)