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Sez. U, Sentenza n. 24179 del 16/11/2009 (Rv. 610170 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Legittimazione processuale - Presupposti - Rappresentanza sostanziale - Necessità - Difetto - Conseguenze - Esclusione della "legitimatio ad processum" - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610170-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

In tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della "legitimatio ad processum" del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un istituto di credito tramite un difensore munito di procura rilasciata non già dal legale rappresentante dell'istituto medesimo, ma dal funzionario responsabile del recupero crediti per due sole Regioni e delegato a compiere "la cura diretta di quanto occorre in ordine alla difesa del Banco nel primo grado di giudizio").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)