Sez. 2, Sentenza n. 680 del 24/01/1983 (Rv. 425418 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - MODIFICAZIONE SOLO INTERNA DELLE PARTI DELL'EDIFICIO SOTTOSTANTI ALLA SUA COPERTURA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 1127 COD. CIV..*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - MODIFICAZIONE SOLO INTERNA DELLE PARTI DELL'EDIFICIO SOTTOSTANTI ALLA SUA COPERTURA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 1127 COD. CIV..*
Ai fini dell'art. 1127 cod. civ., la sopraelevazione di edificio condominiale è costituita soltanto dalla realizzazione di nuove opere (nuovi piani o nuove fabbriche) nell'area sovrastante il fabbricato, per cui l'originaria altezza dell'edificio è superata con la copertura dei nuovi piani o con la superficie superiore terminale delimitante le nuove fabbriche, sicché non V'è sopraelevazione in ipotesi di modificazione solo interna, contenuta negli originari limiti strutturali, delle parti dell'edificio sottostanti alla sua copertura (nella specie: trasformazione in unità abitabile di locali sottotetto), nel qual caso non possono per sè venire in rilievo nei rapporti tra i condomini, nell'ambito della disciplina civilistica della sopraelevazione in questione, in difetto di specifiche pattuizioni al riguardo, la modificazione tra i "volumi tecnici" od i vincoli di destinazione gravanti in virtù del progetto approvato e dell'autorizzazione di relativa attuazione, riguardando la nozione di "volume tecnico" e tali vincoli esclusivamente la regolamentazione pubblicistica dell'attività edilizia. (V 1697/82, mass n 419535; (V 2493/67, mass n 329805).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)