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Sez. 2, Sentenza n. 2493 del 17/10/1967 (Rv. 329805 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE - DIVISIONE ORIZZONTALE DELL'APPARTAMENTO DI UNO DEI CONDOMINI - SOPRAELEVAZIONE - INSUSSISTENZA - INDENNITA AGLI ALTRI COMPROPRIETARI ED AUTOMATICA MODIFICA DELLA TABELLA MILLESIMALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329805-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE - DIVISIONE ORIZZONTALE DELL'APPARTAMENTO DI UNO DEI CONDOMINI - SOPRAELEVAZIONE - INSUSSISTENZA - INDENNITA AGLI ALTRI COMPROPRIETARI ED AUTOMATICA MODIFICA DELLA TABELLA MILLESIMALE - ESCLUSIONE.*

La divisione orizzontale in due parti di un appartamento in condominio, che abbia luogo mediante inserimento di una soletta di cemento e la creazione di una scala, interna all'appartamento, per l'accesso alla parte superiore, non costituisce sopraelevazione, onde non e dovuta l'indennita di cui all'art. 1127 cod.civ.. tale divisione neppure comporta un'automatica incidenza dell'opera sulle tabelle millesimali dei valori dei piani.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 68, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)