Sez. 2, Sentenza n. 2493 del 17/10/1967 (Rv. 329805 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE - DIVISIONE ORIZZONTALE DELL'APPARTAMENTO DI UNO DEI CONDOMINI - SOPRAELEVAZIONE - INSUSSISTENZA - INDENNITA AGLI ALTRI COMPROPRIETARI ED AUTOMATICA MODIFICA DELLA TABELLA MILLESIMALE - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE - DIVISIONE ORIZZONTALE DELL'APPARTAMENTO DI UNO DEI CONDOMINI - SOPRAELEVAZIONE - INSUSSISTENZA - INDENNITA AGLI ALTRI COMPROPRIETARI ED AUTOMATICA MODIFICA DELLA TABELLA MILLESIMALE - ESCLUSIONE.*
La divisione orizzontale in due parti di un appartamento in condominio, che abbia luogo mediante inserimento di una soletta di cemento e la creazione di una scala, interna all'appartamento, per l'accesso alla parte superiore, non costituisce sopraelevazione, onde non e dovuta l'indennita di cui all'art. 1127 cod.civ.. tale divisione neppure comporta un'automatica incidenza dell'opera sulle tabelle millesimali dei valori dei piani.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 68, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)