Sez. 5, Sentenza n. 15032 del 02/07/2014 (Rv. 631844 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Verifica della compatibilità della norma interna con il diritto comunitario - Deduzione per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione, è ammissibile il motivo di ricorso che denunci la violazione del diritto comunitario, conseguente ad una sentenza della Corte di Giustizia successiva alla decisione di "prime cure", ma anteriore a quella d'appello, sebbene non dedotta nel precedente grado, in quanto non esistono preclusioni alla rilevabilità, anche d'ufficio e per la prima volta, in sede di legittimità della questione relativa alla compatibilità della norma interna con quella comunitaria sopravvenuta, che opera in modo analogo allo "ius superveniens", essendo tenuto il giudice di ultima istanza a tale controllo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)