Sez. L, Sentenza n. 19301 del 12/09/2014 (Rv. 632273 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione - Vincolatività - Limiti - "Ius superveniens" - Sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia UE - Inclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
In tema di giudizio di rinvio, rientrano nell'ambito dello "ius superveniens", che travalica il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE, che hanno efficacia immediata nell'ordinamento nazionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di rinvio, che aveva respinto la domanda avanzata dall'INAIL in sede di regresso per prestazioni erogate in favore di persone trasportate a bordo di veicoli adibiti al trasporto di cose senza applicare la sentenza della Corte di giustizia UE del 19 aprile 2007, C-356/05, sopravvenuta all'annullamento con rinvio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)