Sez. 1, Sentenza n. 4100 del 12/12/1986 Cc. (dep. 20/01/1987) Rv. 174884 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO - AVVISO EX ART. 177 BIS, PRIMO COMMA COD. PROC. PEN. - VALORE E FUNZIONE - MANCATO INVIO - CONSEGUENZE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO - AVVISO EX ART. 177 BIS, PRIMO COMMA COD. PROC. PEN. - VALORE E FUNZIONE - MANCATO INVIO - CONSEGUENZE.*
L'avviso ex art. 177 bis, primo comma, cod. proc. pen. (notificazione all'imputato all'estero), che viene legittimamente omesso solo ove l'interessato risulti essere già a conoscenza della pendenza del procedimento, non può essere considerato una pura formalità o un semplice monito, ma è destinato a raggiungere determinati e precisi effetti al fine di consentire all'imputato l'Esercizio del diritto di difesa, sicché il mancato invio è produttivo di nullità. (V mass n 165455; (V mass n 143857).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 177 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)