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Sez. 6, Sentenza n. 783 del 28/06/1984 Cc. (dep. 03/08/1984) Rv. 165455 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO - FORMALE CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO - AVVISO - NON È DOVUTO.*
Stato
decisa il 1984-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165455-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO - FORMALE CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO - AVVISO - NON È DOVUTO.*

Lo scopo della disposizione di cui all'art. 177 bis cod. proc. pen. è quello di porre l'imputato dimorante all'estero in condizione di dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni. Questo scopo viene meno e pertanto l'avviso non è dovuto quando lo imputato che si trovi all'estero sia già formalmente a conoscenza del procedimento penale a suo carico. (Conf mass n 143857).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 177 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)