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Sez. 1, Sentenza n. 25296 del 11/11/2013 (Rv. 628967 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED ATTI ECCEDENTI I LIMITI DELL'OGGETTO SOCIALE | Art. 2384 bis cod. civ. - Elemento psicologico - Nozione.
Stato
decisa il 2013-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628967-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED ATTI ECCEDENTI I LIMITI DELL'OGGETTO SOCIALE

In tema di limiti derivanti ai poteri degli amministratori delle società di capitali dall'oggetto sociale, la buona fede cui fa riferimento l'art. 2384 bis cod. civ. (nel testo anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) consiste nell'ignoranza dell'estraneità dell'atto all'oggetto sociale e, dunque, la mala fede nella semplice conoscenza di tale estraneità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)