Sez. 3, Sentenza n. 4581 del 22/04/1995 (Rv. 491999 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Declaratoria di inammissibilità da parte del giudice dell'opposizione - Appello - Riforma di tale decisione - Esame del merito da parte del giudice di secondo grado - Legittimità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
La garanzia del doppio grado di giudizio è rispettata ogni qualvolta il giudice di primo grado sia stato posto nella condizione di esaminare la domanda in tutta la sua estensione, anche se il medesimo giudice, risolvendo una questione pregiudiziale, non sia entrato nel merito della controversia e non abbia esaminato gli altri punti della causa, ed il giudice di secondo grado abbia statuito nel merito superando la questione pregiudiziale. Pertanto, qualora il giudice dell'opposizione, a decreto ingiuntivo abbia dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione correttamente il giudice di appello, che ritenga insussistente tela inammissibilità, procede all'esame delle questioni di competenza e di merito, senza necessità di rimettere la controversia al primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)