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Sez. 1, Sentenza n. 11029 del 08/11/1997 (Rv. 509667 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE VOLONTARIA - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Imposta dovuta a seguito di atti traslativi della proprietà di beni immobili - Natura del debito fra venditore ed acquirente - Conseguenze - Richiesta di pagamento - "Beneficium excussionis" - Invocabilità da parte del venditore o dell'acquirente - Esclusione - Imposta liquidata invece a seguito di istanza di condono del solo acquirente - Pagamento - Obbligo del venditore - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509667-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE VOLONTARIA - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

L'imposta di registro dovuta a seguito di atti traslativi della proprietà di beni immobili è a carico solidale di entrambe le parti, come espressamente prevede l'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, sicché l'amministrazione, per ottenere il pagamento dell'imposta, può rivolgersi indifferentemente a tutte le parti, senza che il venditore o l'acquirente possano invocare il "beneficium excussionis". Tuttavia, qualora la pretesa tributaria riguardi la imposta liquidata a seguito di istanza di condono presentata (nella specie ai sensi del D.L. n. 429 del 1982) dal solo acquirente, l'amministrazione finanziaria non può richiederne il pagamento al venditore, atteso che questa, ai sensi dell'art. 55, comma quarto, del d.P.R. n. 634 del 1972, grava solo sull'acquirente, trattandosi di imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 55 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)