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Sez. 5, Sentenza n. 16743 del 16/07/2010 (Rv. 614543 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA | Atto traslativo della proprietà - Soggetti passivi dell'imposta di registro - Solidarietà tra venditore e compratore - Liquidazione a seguito di istanza di condono - Deroga ex art. 57 primo comma d.P.R. 917/1986 - Rigetto dell'istanza - Applicazione della solidarietà - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614543-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA

In tema di imposta di registro, la regola generale della solidarietà prevista dall'art. 57 primo comma del d.P.R. n. 917 del 1986 secondo cui l'Amministrazione, per gli atti traslativi della proprietà, può rivolgersi per il pagamento dell'imposta indifferentemente sia al venditore che all'acquirente è derogata nel caso in cui l'imposta sia liquidata a seguito di istanza di condono presentata dal solo acquirente trovando per tale ipotesi applicazione l'art. 57, comma 5, del d.P.R. cit. secondo cui l'imposta complementare, dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una parte delle contraenti, deve gravare esclusivamente su quest'ultima. Tuttavia, qualora l'istanza di condono presentata dall'acquirente non sia stata accolta, l'Ufficio può richiedere il pagamento ad entrambi i contraenti in quanto la pretesa erariale non è più ricollegabile al solo comportamento di una parte, ma scaturisce "ex lege" dal contratto originariamente stipulato da entrambe.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1475, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)